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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Il regime della tassazione delle plusvalenze percepite in conseguenza di procedimenti di espropriazione immobiliare disposto dell'art. 11, legge n. 413 del 1991
Alla luce del quadro normativo emergente dal disposto dei commi 5, 7 e 9 dell'art. 11, legge n. 413 del 1991, parte della dottrina e la prevalente giurisprudenza di merito hanno escluso l'assoggettabilità ad imposizione delle plusvalenze conseguenti alla percezione delle indennità di esproprio acquisite dal contribuente successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, in dipendenza di procedure ablatorie perfezionatesi anteriormente al 1° gennaio 1989. La Corte di cassazione ha tuttavia inizialmente manifestato un orientamento opposto; infatti, ha ritenuto che le indennità percepite successivamente al 1° gennaio 1992 sarebbero comunque ed in ogni caso soggette a tassazione in base al disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 11 (Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 1999, n. 1028; Cass. civ., sez. I, 30 dicembre 1998, n. 12882); ciò in quanto le relative plusvalenze, dando origine a «redditi diversi», sono tassate in base al principio di cassa. Da ultimo, la stessa Corte di cassazione ha peraltro espresso difforme avviso; si è infatti statuito che le indennità di cui si discute (percepite in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991) sono soggette a ritenuta solo quando acquisite in dipendenza di procedimenti ablatori perfezionatisi successivamente al 31 dicembre 1988 (Cass. civ. sez. I, 29 dicembre 1999, n. 14673).