Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: accelerare

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Interesse paesaggistico e provvedimenti autorizzativi - abstract in versione elettronica

163899
Carpentieri, Paolo 1 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Togliere "il troppo e il vano" dalla funzione autorizzatoria, restituire alla naturale area della libertà tutta una serie di piccoli interventi innocui per il paesaggio, semplificare e accelerare le procedure per un'altra serie di interventi minori, di lieve entità, così da dimezzare i carichi degli uffici e consentire loro di concentrare le risorse scarse nell'esame approfondito e serio (e se possibile anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati: questa è la via per "salvare" la funzione di controllo preventivo di tutela paesaggistica rispetto alle attuali prospettive normative intese a "smantellare" il sistema vigente. La nozione di rilevanza paesaggistica dell'intervento si offre come criterio guida per operare questa riconduzione all’area della libertà di una pluralità di interventi non incidenti sui valori tutelati, in applicazione del principio di proporzionalità della funzione autorizzativa. La nozione di rilevanza paesaggistica emergente dalle norme speciali di riferimento si esplicita come potenzialità dell'intervento, almeno in linea teorica o in astratto, di pregiudicare il (o di incidere negativamente sul) valore-interesse-bene paesaggistico protetto. Alla domanda se le nuove norme del 2014 abbiano o meno delegificato l'elenco degli interventi liberi già contenuto nell'art. 149 del codice (elenco non tassativo, ma esemplificativo), la risposta è duplice e complessa: sul piano formale, sì (si tratta di un regolamento di delegificazione); sul piano sostanziale, no, perché l'elenco degli interventi "liberi" può, sì, andare oltre quello già contenuto nell'art. 149, ma solo nei limiti del significato logico-giuridico insisto nel sistema (dato dal combinato disposto degli artt. 146, commi 1 e 2, e 149; "ai sensi dell’art. 149", recita la disposizione del 2014). La legge del 2014 distingue due serie di tipologie di interventi "liberalizzabili": una prima serie, costituita dagli interventi già naturalmente liberi, che devono essere esplicitati (sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica); una seconda serie costituita dagli interventi, attualmente sottoposti ad autorizzazione in forma semplificata, che possono essere liberalizzati nel bilanciamento con altri valori-interessi di pari rango costituzionale (sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Per la prima parte, il regolamento costituisce delegificazione parziale dell'art 149; per la seconda parte no. Il criterio della rilevanza paesaggistica si articola in tre profili: la non percepibilità esterna, la innocuità dell’intervento come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto, la facile amovibilità o la sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio. Talune tipologie di interventi minori, pur non pienamente riconducibili a tale declinazione della nozione di irrilevanza paesaggistica, siccome percepibili all’esterno, in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio e non temporanei, ma duraturi (ad es., gli impianti di climatizzazione esterni, i microimpianti eolici e i pannelli solari sui tetti, le rampe e gli altri impianti per il superamento delle barriere architettoniche), sono considerati meritevoli di "esonero" dalla previa autorizzazione paesaggistica facendo leva sulla forza delegificante del regolamento e nell’esercizio della discrezionalità normativa di bilanciamento tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica, quali quelli di tutela della salute, di tutela dell’ambiente-ecosfera mediante la promozione delle fonti di produzione di energia rinnovabile alternative a quelle tradizionali climalteranti, di tutela dei soggetti diversamente abili. L'ispirazione di fondo che orienta questa riforma - ancorata al significato logico-giuridico degli artt. 146 e 149 del codice - si compendia nell’idea che è libero tutto ciò che attiene alla fisiologia ordinaria della dinamica vitale dell’organismo (edilizio o naturale) che costituisce l’oggetto della tutela paesaggistica, poiché rientrano nell’area naturale della libertà e della proprietà quegli utilizzi e quegli interventi (con finalità prevalentemente conservative o di adeguamento) che, da un lato, consentono all’organismo paesaggistico di "vivere" (di conservarsi e di adattarsi), dall'altro lato rientrano nel dominio utile del proprietario privato e sono insuscettibili di ledere il dominio eminente pubblico inerente al bene e oggetto di interesse generale. La percepibilità della trasformazione del territorio paesaggisticamente rilevante deve essere considerata secondo un criterio di media estimazione sociale in termini di visibilità concreta, ad occhio nudo, senza ricorso a strumenti e ausili tecnici, ponendosi dal punto di vista del normale osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione (senza dunque specifico esame diretto del singolo particolare architettonico o del dettaglio costruttivo), assumendo come punto di osservazione i normali e usuali punti di vista di pubblico accesso, quali le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ed extraurbani, o i normali punti panoramici accessibili al pubblico, dai quali possa godersi una veduta d'insieme dell'area o degli immobili vincolati. Le opere sotterranee e quelle interrate devono considerate con particolare attenzione, anche con riferimento alla dimensione degli interventi. Possono essere considerati liberi solo quelli di minima consistenza, neppure in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio nel medio-lungo periodo alla superficie visibile sovrastante l'intervento. La giurisprudenza, pronunciandosi soprattutto nell’abito della questione - diversa, anche se di confine - dell'ammissibilità a sanatoria, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del codice, di interventi "abusivi", posti in essere senza la preventiva autorizzazione paesaggistica, appare oscillante, tra posizioni più rigide e rigoriste e posizioni più elastiche di buon senso.

Il legislatore non "ascolta" le Corti: considerazioni a margine delle recenti modifiche alla legge "Pinto" - abstract in versione elettronica

165631
Nico, Anna Maria 1 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Le sentenze esaminate nelle presenti note evidenziano come la preoccupazione del legislatore nazionale continui ad essere non tanto quella di perseguire la finalità di accelerare l'attività processuale o di rimediare ai ritardi derivanti dalla inefficienza dello Stato-apparato, quanto, piuttosto, quella di deflazionare la proposizione delle domande riparatorie. Anche le recenti modifiche apportate dalla legge di stabilità (Legge n. 208 del 25.12.2015) alla c.d. legge "Pinto" ne costituiscono un esempio.

Sulla decorrenza del termine d'impugnazione giudiziale del licenziamento - abstract in versione elettronica

166501
Buonocore, Cosima Ilaria 1 occorrenze
  • 2016
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Suscitano, invece, perplessità per il fondamento logico giuridico posto alla base dei due provvedimenti, vale a dire l'esigenza di accelerare il periodo di incertezza dei tempi di avvio del contenzioso.

La flessibilità europea e gli investimenti pubblici - abstract in versione elettronica

167285
Tonetti, Alessandro; Di Cristina, Fabio 1 occorrenze
  • 2016
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La legge di stabilità 2016 ha quindi introdotto importanti misure per accelerare gli investimenti pubblici, ed in particolare per migliorare la gestione finanziaria dei tondi europei, per sviluppare le piattaforme di investimento del piano "Juncker" (anche mediante il contributo di Cassa depositi e prestiti S.p.a. quale istituto Nazionale di Promozione), per potenziare la capacità di spesa di Anas S.p.a (che è una delle più rilevanti stazioni appaltanti del Paese) e per facilitare la realizzazione di altri importanti investimenti pubblici e privati. Dette misure hanno una particolare rilevanza, non solo per i singoli temi che affrontano, ma anche perchè evidenziano come l'introduzione delle clausole di flessibilità, da mera opportunità di bilancio, finisca per costituire un ulteriore forte impulso al miglioramento della "capacità amministrativa" dell'apparato pubblico nazionale.

La convenzione di moratoria di cui all'art. 182 "septies" - abstract in versione elettronica

168355
Ranalli, Riccardo 1 occorrenze
  • 2016
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La convenzione di moratoria di cui all'art. 182 "septies" è volta ad accelerare i tempi di una fase critica nel processo di risanamento che spesso si dilata oltre misura per la ritrosia delle banche meno coinvolte ad accettarne il contenuto. Nel lavoro si affrontano i requisiti per l'estensione forzosa dei suoi effetti, in particolare la concreta applicabilità dell'omogeneità delle categorie, nonché la convenienza per i creditori rispetto alle alternative concretamente praticabili ed il contenuto dell'informativa che deve essere resa dal debitore.

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