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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Interesse paesaggistico e provvedimenti autorizzativi
La società avverte sempre più la funzione di tutela del patrimonio culturale come un freno alla crescita e come un inutile appesantimento burocratico, piuttosto che come una risorsa e una garanzia per uno sviluppo di qualità del Paese. La semplificazione si impone pertanto come la principale risposta ragionevole e ragionata da opporre alle spinte riduzioniste ed eliminativiste. Togliere "il troppo e il vano" dalla funzione autorizzatoria, restituire alla naturale area della libertà tutta una serie di piccoli interventi innocui per il paesaggio, semplificare e accelerare le procedure per un'altra serie di interventi minori, di lieve entità, così da dimezzare i carichi degli uffici e consentire loro di concentrare le risorse scarse nell'esame approfondito e serio (e se possibile anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati: questa è la via per "salvare" la funzione di controllo preventivo di tutela paesaggistica rispetto alle attuali prospettive normative intese a "smantellare" il sistema vigente. La nozione di rilevanza paesaggistica dell'intervento si offre come criterio guida per operare questa riconduzione allarea della libertà di una pluralità di interventi non incidenti sui valori tutelati, in applicazione del principio di proporzionalità della funzione autorizzativa. La nozione di rilevanza paesaggistica emergente dalle norme speciali di riferimento si esplicita come potenzialità dell'intervento, almeno in linea teorica o in astratto, di pregiudicare il (o di incidere negativamente sul) valore-interesse-bene paesaggistico protetto. Alla domanda se le nuove norme del 2014 abbiano o meno delegificato l'elenco degli interventi liberi già contenuto nell'art. 149 del codice (elenco non tassativo, ma esemplificativo), la risposta è duplice e complessa: sul piano formale, sì (si tratta di un regolamento di delegificazione); sul piano sostanziale, no, perché l'elenco degli interventi "liberi" può, sì, andare oltre quello già contenuto nell'art. 149, ma solo nei limiti del significato logico-giuridico insisto nel sistema (dato dal combinato disposto degli artt. 146, commi 1 e 2, e 149; "ai sensi dellart. 149", recita la disposizione del 2014). La legge del 2014 distingue due serie di tipologie di interventi "liberalizzabili": una prima serie, costituita dagli interventi già naturalmente liberi, che devono essere esplicitati (sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica); una seconda serie costituita dagli interventi, attualmente sottoposti ad autorizzazione in forma semplificata, che possono essere liberalizzati nel bilanciamento con altri valori-interessi di pari rango costituzionale (sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Per la prima parte, il regolamento costituisce delegificazione parziale dell'art 149; per la seconda parte no. Il criterio della rilevanza paesaggistica si articola in tre profili: la non percepibilità esterna, la innocuità dellintervento come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto, la facile amovibilità o la sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio. Talune tipologie di interventi minori, pur non pienamente riconducibili a tale declinazione della nozione di irrilevanza paesaggistica, siccome percepibili allesterno, in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio e non temporanei, ma duraturi (ad es., gli impianti di climatizzazione esterni, i microimpianti eolici e i pannelli solari sui tetti, le rampe e gli altri impianti per il superamento delle barriere architettoniche), sono considerati meritevoli di "esonero" dalla previa autorizzazione paesaggistica facendo leva sulla forza delegificante del regolamento e nellesercizio della discrezionalità normativa di bilanciamento tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica, quali quelli di tutela della salute, di tutela dellambiente-ecosfera mediante la promozione delle fonti di produzione di energia rinnovabile alternative a quelle tradizionali climalteranti, di tutela dei soggetti diversamente abili. L'ispirazione di fondo che orienta questa riforma - ancorata al significato logico-giuridico degli artt. 146 e 149 del codice - si compendia nellidea che è libero tutto ciò che attiene alla fisiologia ordinaria della dinamica vitale dellorganismo (edilizio o naturale) che costituisce loggetto della tutela paesaggistica, poiché rientrano nellarea naturale della libertà e della proprietà quegli utilizzi e quegli interventi (con finalità prevalentemente conservative o di adeguamento) che, da un lato, consentono allorganismo paesaggistico di "vivere" (di conservarsi e di adattarsi), dall'altro lato rientrano nel dominio utile del proprietario privato e sono insuscettibili di ledere il dominio eminente pubblico inerente al bene e oggetto di interesse generale. La percepibilità della trasformazione del territorio paesaggisticamente rilevante deve essere considerata secondo un criterio di media estimazione sociale in termini di visibilità concreta, ad occhio nudo, senza ricorso a strumenti e ausili tecnici, ponendosi dal punto di vista del normale osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione (senza dunque specifico esame diretto del singolo particolare architettonico o del dettaglio costruttivo), assumendo come punto di osservazione i normali e usuali punti di vista di pubblico accesso, quali le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ed extraurbani, o i normali punti panoramici accessibili al pubblico, dai quali possa godersi una veduta d'insieme dell'area o degli immobili vincolati. Le opere sotterranee e quelle interrate devono considerate con particolare attenzione, anche con riferimento alla dimensione degli interventi. Possono essere considerati liberi solo quelli di minima consistenza, neppure in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio nel medio-lungo periodo alla superficie visibile sovrastante l'intervento. La giurisprudenza, pronunciandosi soprattutto nellabito della questione - diversa, anche se di confine - dell'ammissibilità a sanatoria, ai sensi dellart. 167, comma 4, del codice, di interventi "abusivi", posti in essere senza la preventiva autorizzazione paesaggistica, appare oscillante, tra posizioni più rigide e rigoriste e posizioni più elastiche di buon senso.