La tesi cui conclusivamente si accede è nel senso del consolidamento di una consuetudine costituzionale facoltizzante in merito all'esercizio dei poteri atipici del Capo dello Stato nell'interposizione dell'indirizzo legislativo.
Occorre naturalmente valutare l'imposta relativa al rapporto obbligatorio cui accede. L'anticresi può accedere ad un contratto preliminare di compravendita, senza rilevanti aggravi fiscali, e garantire il promissario acquirente permettendo altresì la sua anticipata immissione nel godimento dell'immobile, con tutti gli utili e oneri, imposte relative al bene, ecc. L'anticresi può essere uno strumento alternativo anche per facilitare l'accesso al credito bancario. Chi riceve un finanziamento può garantire con un immobile, offrendolo non solo come valore in termini di vendita forzata (ipoteca), ma anche come valore d'uso (anticresi). L'anticresi è poi per il creditore molto più sicura, e molto più ampia, di una cessione dei fitti o crediti a scadere, ovvero di una delega ad incassarli. Infine, si è immaginato uno schema di "mutuo anticretico", quale finanziamento bancario non-fondiario, che consenta di realizzare lo scambio di godimento tra privati ("contrafruitio") grazie ad una cessione del credito bancario anticretico, riconducendo però l'intera operazione alle sicurezze (in termini di gestione professionale dell'attività creditizia) ed alle agevolazioni fiscali, dei finanziamenti a medio-lungo termine.
[Società a Responsabilità Limitata] e da ultimo accede ad una procedura di concordato preventivo. La vicenda offre l'occasione per soffermarsi su diverse tematiche: l'imputazione di pagamento parziale; il rapporto tra concordato preventivo ed azione di condanna; l'ammissibilità di una trasformazione in pendenza di prestito obbligazionario; la liceità dell'emissione di titoli di debito convertibili. In chiusura di commento viene infine proposta una riflessione sul rapporto nella fattispecie intercorrente tra l'operazione di prestito convertibile e quella di aumento oneroso.
I nomi a dominio su "internet" rappresentano l'indirizzo tramite il quale si accede ad un sito web dedicato. La diffusione esponenziale dei domini crea notevoli opportunità ma anche problemi di rilevanza giuridica, anzitutto in termini di registrazione, anche abusiva. Le tematiche assumono particolare rilievo quando il dominio è associato ad un sito e a un marchio già registrato e utilizzato, soprattutto se rinomato. Le tematiche di valutazione si ricollegano agli aspetti giuridici, stragiudiziali o contenziosi (per "cybersquatting" o altro), e ne rappresentano la stima a livello economico. In tale ambito, la valutazione di un dominio discende dai criteri generali utilizzati per la stima delle risorse immateriali, declinati per considerare la peculiare fattispecie, a partire dal "site naming". Rilevano, in questo ambito, spunti di riflessione ispirati al "domain licensing", all'indicizzazione delle ricerche sul web o ad altri parametri empirici.
., la possibilità di configurare un mutuo dissenso "condizionato" non incontra alcun vero ostacolo teorico; ciò specialmente se si accede ad una visione di tale figura che - concordemente con una parte della dottrina tradizionale (ma si veda anche, nonostante susciti alcune perplessità, la recente ord. Cass., 2 marzo 2015, n. 4134) - non ne riduca le capacità operative e funzionali.
Ed è senz'altro da condividere l'orientamento espresso dai giudici di legittimità che, dopo aver ribadito l'autonomia della previsione di una caparra confirmatoria rispetto al contratto preliminare a cui accede, fanno leva sulla funzione che questa svolge tra le parti per determinarne l'assoggettamento o meno all'imposta. Nel caso di adempimento del contratto preliminare, infatti, la somma versata viene imputata al corrispettivo pattuito ed è, dunque, imponibile ai fini IVA. A fronte di un inadempimento, di contro, viene in rilievo la funzione di risarcimento forfetario della caparra e non di corrispettivo di una prestazione, onde non può' sorgere il presupposto impositivo e la somma versata non rientra nella base imponibile dell'IVA.