Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abusiva

Numero di risultati: 12 in 1 pagine

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Fideiussione omnibus ed obblighi di buona fede del creditore - abstract in versione elettronica

121885
Rolfi, Federico 1 occorrenze
  • 2011
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Partendo dall'analisi della decisione della Suprema Corte - che ha affermato l'obbligo del creditore di verificare l'andamento delle condizioni economiche del debitore garantito anche dopo il rilascio della garanzia omnibus a copertura di un'apertura di credito - il commento evidenzia il nesso tra il principio di buona fede richiamato dalla Cassazione e le regole di efficienza economica, rimarcando come l'obbligo di monitoring imposto al creditore dall'art. 1956 c.c. si traduca in una regola di corretta gestione dell'attività creditizia e prevenga condotte che costituiscono ipotesi di abusiva concessione di credito .

La Cassazione affonda la baia dei pirati - abstract in versione elettronica

122749
Cuomo, Luigi 1 occorrenze
  • 2011
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La giurisprudenza di legittimità, pertanto, è stata chiamata a deliberare la legittimità del sequestro preventivo di un sito-web e la configurabilità del reato di scambio e condivisione abusiva di file multimediali.

Mercato unico, attività assicurativa ed abuso del diritto - abstract in versione elettronica

122883
Sorbello, Pietro 1 occorrenze
  • 2011
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L'art. 20 T.U.I.R. e gli strumenti di contrasto all'elusione - abstract in versione elettronica

124949
Corasaniti, Giuseppe 1 occorrenze
  • 2011
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Diversamente, viene qui considerata pratica abusiva e contraria ai principi dell'ordinamento tributario, in quanto posta in essere prevalentemente allo scopo di conseguire un (indebito) vantaggio fiscale, l'operazione economica di conferimento di un bene in società e la successiva alienazione della partecipazione attribuita al conferente.

La buona fede a tutela del diritto del mediatore alla provvigione - abstract in versione elettronica

125329
Bruni, Concetta 1 occorrenze
  • 2011
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Non è tenuto a tollerare, invece, condotte che, in maniera fraudolenta o abusiva, siano finalizzate ad eludere la corresponsione della provvigione. La giurisprudenza protegge il mediatore da questi rischi interpretando in maniera estensiva il concetto di affare e valorizzando l'opera del mediatore ai fini del riconoscimento del nesso di causalità tra questa e la conclusione dell'affare intermediato. C) Irrilevanza della clausola che esclude il diritto alla provvigione. L'accordo tra le parti, espresso o tacito, con cui l'intervento del mediatore è accettato (o non escluso) non può snaturare la fattispecie ed escludere il diritto alla provvigione che consegue alla conclusione dell'affare. La Cassazione ha ritenuto inapplicabile la clausola pattizia volta a disconoscere, sulla base dell'elemento temporale, il rilievo dell'opera del mediatore non tanto perché incompatibile con la mediazione, quanto per il contrasto con il generale dovere di buona fede, operante nei rapporti obbligatori, quale che ne sia la fonte. D) La buona fede e il potere del giudice. La Cassazione ha richiamato il criterio generale di buona fede assumendo da questo il potere per l'interpretazione e, se necessario, per l'integrazione del contratto in funzione di riequilibrio dei rapporti tra le parti. Ha, quindi, superato il contenuto letterale della clausola convenzionale - la cui applicazione mera avrebbe favorito l'adozione di condotte elusive rispetto al riconoscimento del diritto alla provvigione - valorizzando l'interpretazione volta a proteggere il mediatore da una condotta abusiva delle controparti.

La lottizzazione, abusiva tra oneri di diligenza dell'acquirente e (ir)responsabilità del notaio - abstract in versione elettronica

127756
Scarcella, Alessio 2 occorrenze
  • 2011
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La lottizzazione, abusiva tra oneri di diligenza dell'acquirente e (ir)responsabilità del notaio

La Quarta sezione della Corte di cassazione si pronuncia, per la prima volta in materia precisa, sul delicato tema degli oneri di diligenza richiesti all'acquirente di un'area o immobile oggetto di lottizzazione abusiva, giungendo a conclusioni che si prestano a critiche non solo per il rigore esegetico adottato, ma soprattutto perchè distoniche rispetto ai principi generali di responsabilità concorsuale nei reati colposi. Già in precedenza, infatti, la Terza sezione della Corte di legittimità, "internamente" competente alla trattazione dei rati in materia di edilizia e paesaggistica, aveva affermato che l'acquirente di immobili p terreni abusivamente lottizzati, per escludere la sua corresponsabilità rispetto al reato di lottizzazione abusiva, dovesse fornire la prova di aver agito in buona fede partecipando inconsapevolmente all'illecita operazione lottizzatoria, pur avendo adempiuto a doveri di informazione e conoscenza richiesti dall'ordinaria diligenza. Mai prima d'ora però, la Corte si era spinta fino a specificare, peraltro con particolare rigore, i contenuti di tali doveri di informazione richiesti dall'ordinaria diligenza. la Corte, inoltre, non sembra accontentarsi di gravare il compratori di oneri oltremodo gravosi, giungendo infatti ad escludere qualsiasi responsabilità del notaio rogante con argomentazioni che prestano il fianco a critiche.

Lottizzazione abusiva: niente confisca se il reato è prescritto - abstract in versione elettronica

128020
Scarcella, Alessio 2 occorrenze
  • 2011
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Lottizzazione abusiva: niente confisca se il reato è prescritto

La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione torna nuovamente a pronunciarsi, con la sentenza qui commentata, sul delicato tema dei rapporti tra il reato di lottizzazione abusiva e la sanzione "penale" della confisca, come ormai intesa a seguito dei reiterati interventi della CEDU. Il tema, reiteratamente affrontato alla Suprema Corte, può ormai considerarsi ampiamente "arato" dalla giurisprudenza di legittimità, ormai assestatasi su un'esegesi costituzionalmente orientata della disciplina normativa. Un'interpretazione dei giudici di Piazza Cavour e, infatti, ormai nel senso di ritenere applicabile la confisca dei terreni o delle aree abusivamente lottizzate anche nell'ipotesi in cui il processo non si concluda con una sentenza di condanna. Dunque, anche in caso di sentenza di proscioglimento, non v'è possibilità per il contravventore di sottrarsi al provvedimento ablatorio, a condizione, però, che il giudice abbia accertato la sussistenza del reato nella sua duplice componente, oggettiva e soggettiva. Con la sentenza qui commentata, tuttavia, i giudici di legittimità, pur confermando la tesi sin qui sostenuta, compiono un passo in avanti. Ed infatti, dopo aver operato una puntuale ed approfondita ricognizione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema dei rapporti tra confisca e lottizzazione abusiva, ribadiscono la rigorosa esegesi secondo cui la prescrizione del reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c), del DPR. 6 giugno 2001, n. 380, non "blocca" l'operatività della confisca dei terreni o delle aree oggetto dell'illecito lottizzatorio, delimitando, tuttavia, il perimetro di applicazione di tale principio. La soluzione offerta con il condivisibile arresto esaminato, è nel senso che ove la causa estintiva del reato sia maturata in data antecedente all'esercizio dell'azione penale, non v'è altra possibilità per il giudice se non quella di prosciogliere l'imputato: in questo caso, infatti, venuta meno la giurisdizione dell'autorità giudiziaria, compete all'autorità amministrativa l'adozione dei provvedimenti aleatori delle singole aree lottizzate, come prevede l'art. 30, comma 8, del D.P.R. n. 380 del 2001.

La tutela delle pensioni agricole e l'incostituzionalità interna e UE delle norme retroattive pro-Inps - abstract in versione elettronica

128515
De Michele, Vincenzo 1 occorrenze
  • 2011
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La questione di legittimità costituzionale della norma "abusiva", sollevata dal Tribunale di Rossano soprattutto per violazione del principio di uguaglianza e della regola costituzionale e europea sul giusto processo, viene discussa dalla Consulta in un momento storico molto particolare, in cui l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la trasformazione delle regole della Cedu e della Carta di Nizza in norme primarie e principi fondamentali dell'Unione europea di diretta applicazione hanno già creato seri problemi al dialogo tra Corti sopranazionali e nazionali. E' in gioco la credibilità stessa della pregiudiziale costituzionale e la sua idoneità a dare soluzioni effettive alla tutela dei diritti.

Curatore fallimentare e danno dei creditori per abusiva concessione di credito - abstract in versione elettronica

128968
Marcinkiewicz, Andrea 2 occorrenze
  • 2011
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Curatore fallimentare e danno dei creditori per abusiva concessione di credito

La Suprema Corte torna a pronunziarsi sulla concessione abusiva di credito e, confermando l'orientamento delle Sezioni Unite sul difetto di legittimazione ad agire del curatore fallimentare, non manca di affermare in un obiter dictum che tale organo possa far valere la responsabilità nei confronti del finanziatore che, in concorso con l'amministratore, abbia cagionato un danno al patrimonio sociale. L'A., nel commentare la decisione, si pone l'interrogativo se l'iniziativa potesse essere estesa anche all'azione ex artt. 146, secondo comma, l.fall., 2394 c.c. e 2394 bis c.c.

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