Un' iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio regionale, non può essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.
Abrogazione dello Statuto
La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente alla approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.
E` indetto dal Presidente della Giunta, previo accertamento dell'ammissibilità, su richiesta di cinquantamila elettori, referendum popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento della Regione.
Modifica e abrogazione dello Statuto
Annullamento o abrogazione di leggi regionali
Per l'iniziativa e il procedimento di modifica e di abrogazione si applicano le disposizioni dettate dallo Statuto per le leggi regionali.
La delibera di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla delibera di approvazione di un nuovo Statuto.
Revisione e abrogazione dello Statuto
Il Presidente della Giunta regionale indìce referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un Regolamento regionale, quando lo richiedano non meno di 10.000 elettori aventi il diritto di elettorato attivo per il Consiglio regionale umbro, o quando lo richiedano un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto, adottata con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.
Non si può procedere ad abrogazione totale dello Statuto se non congiuntamente alla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla reiezione.
Revisione e abrogazione dello Statuto
Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia trascorso un anno dalla reiezione.
La decisione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
La legge di revisione o di abrogazione dello Statuto è inviata al Governo entro cinque giorni dall'approvazione ed è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione da parte del Parlamento.
Nel caso di annullamento, anche parziale, di una legge della Regione in forza di una sentenza della Corte costituzionale o di una deliberazione del Parlamento, ovvero di abrogazione in seguito a referendum, la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento o alla proclamazione dei risultati del referendum.