Referendum abrogativo
Limiti del referendum abrogativo
Effetti del referendum abrogativo
I regolamenti regionali sono sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni degli articoli precedenti.
I provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al referendum abrogativo secondo le precedenti norme.
Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio e per lo Statuto.
Sono istituti della partecipazione: a) l'iniziativa popolare; b) l'iniziativa degli enti locali; c) il referendum consultivo e abrogativo; d) l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale; e) la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni.
Possono essere sottoposti a referendum abrogativo i regolamenti regionali e gli atti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli di cui all'articolo 6, comma quinto, punti 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16) e 19), con le modalità e i limiti di cui all'articolo precedente.
L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli previsti all'articolo 6, comma quinto, punti 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16), e 19), e delle delibere consiliari relative alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alle richieste di referendum abrogativo di leggi statali, si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno cinquemila elettori della Regione.
L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio esclusi quelli di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16), 19), dell'articolo 17 del presente Statuto e le deliberazioni consiliari relative alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alla richiesta di referendum abrogativo di leggi statali, si esercita con la presentazione di proposte di legge, già redatte in articoli, o di provvedimenti: - da parte di almeno cinquemila elettori; - da parte di un consiglio comunale di comune capoluogo di provincia o di uno o più consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione regionale; - da parte di almeno cinque consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente ventimila elettori; - da parte di un consiglio provinciale.
La legge regionale definisce le modalità di attuazione del referendum abrogativo.
Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio, per lo Statuto, per il Regolamento del Consiglio e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o della Regione.
Referendum abrogativo di leggi e regolamenti regionali
Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni dell'articolo 67.
E` in ogni caso escluso il referendum abrogativo su provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari.
Non è ammesso altresì referendum abrogativo delle leggi regionali sull'urbanistica approvate con maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio regionale.
Il referendum abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto atti di interesse generale della Regione.
Referendum popolare abrogativo
Limite al referendum abrogativo
Una proposta di referendum abrogativo che sia stata respinta non può essere ripresentata prima di un anno.
Referendum abrogativo
Partecipazione al referendum abrogativo
Richiesta di referendum abrogativo
Modalità, limiti ed effetti del referendum abrogativo
Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Sull'ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio ad unanimità dei componenti. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.
Le modalità per l'esercizio del potere di richiesta del referendum abrogativo sono fissate con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
Possono essere sottoposti a referendum popolare abrogativo, totale o parziale, le leggi regionali, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione.
La Regione riconosce l'istituto del referendum abrogativo su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi allo scopo di consentire un collegamento organico tra la comunità regionale e gli organi elettivi.
Il referendum abrogativo è improponibile per le norme dello Statuto regionale, per le leggi tributarie o di bilancio e per quelle relative ai mutui e prestiti.
Il referendum abrogativo è indetto quando lo richiedano 50.000 elettori della Regione, due Consigli provinciali, uno o più Consigli comunali nelle cui liste elettorali siano iscritti non meno di 50.000 elettori.
Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie, di bilancio e per lo Statuto.
Limiti del referendum abrogativo
Referendum abrogativo. Legittimazione e modalità di svolgimento
Procedimento del referendum abrogativo
La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo.
Il referendum abrogativo è improponibile per le norme del presente Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio e non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale.
Sono sottoposte a referendum popolare abrogativo, previo accertamento della ammissibilità da parte del Consiglio, le leggi regionali e i provvedimenti amministrativi quando lo richiedano quindicimila elettori, oppure più Consigli comunali che rappresentino complessivamente il quinto della popolazione abruzzese, oppure due Consigli provinciali.
I soggetti di cui all'articolo 44 del presente Statuto possono richiedere referendum abrogativo dei regolamenti ad eccezione di quelli riguardanti le materie di cui al secondo comma dell'articolo precedente.