abitativi si sono limitate ad estendere agli "alloggi sociali" il regime di imponibilità su opzione, previsto nell'edilizia abitativa convenzionata, per le
agricoli in possesso di fabbricati rurali abitativi e strumentali.
Il coordinamento tra le modifiche alle cessioni di immobili abitativi esenti IVA e l'agevolazione dell'imposta di registro
, la cui verifica è ulteriormente sollecitata dalle modifiche alla disciplina delle cessioni dei fabbricati abitativi esenti IVA, che costituiscono il
superficie per la spettanza dell'agevolazione la Cassazione osserva che ciò che rileva è la astratta utilizzabilità ai fini abitativi della
regime di opzione per l'imposizione che consente alle imprese di costruzione o di recupero di fabbricati abitativi di assoggettare a Iva anche le