Le modifiche contenute nel "decreto liberalizzazioni" in materia di deroghe al criterio dell'esenzione per locazioni e cessioni di fabbricati abitativi si sono limitate ad estendere agli "alloggi sociali" il regime di imponibilità su opzione, previsto nell'edilizia abitativa convenzionata, per le locazioni di durata non inferiore a quattro anni e per le cessioni successive alla locazione. È inoltre consentito separare anche le cessioni, tra esenti e imponibili, al fine della determinazione del pro rata di indetraibilità, sicché il costruttore può arrivare a suddividere la sua impresa in quattro attività: 1) cessione esente di fabbricati abitativi; 2) cessione imponibile di altri fabbricati; 3) locazione esente di fabbricati abitativi; 4) locazione imponibile di altri fabbricati.
Ai fini dell'applicazione dell'IMU sperimentale nel settore dell'agricoltura, la circolare n. 3/DF del 2012 ha fornito alcune precisazioni con particolare riferimento alle agevolazioni applicabili ai terreni agricoli, che il legislatore ha riservato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con propria posizione previdenziale, possessori e al tempo stesso conduttori dei terreni destinati all'esercizio dell'attività agricola, nonché alla disciplina dei fabbricati rurali, dal momento che I'IMU si rivolge a tutti i possessori di immobili, quindi anche agli imprenditori agricoli in possesso di fabbricati rurali abitativi e strumentali.
Il coordinamento tra le modifiche alle cessioni di immobili abitativi esenti IVA e l'agevolazione dell'imposta di registro
La pronuncia costituisce lo spunto per riflettere sull'ambito applicativo della disciplina agevolativa, la cui verifica è ulteriormente sollecitata dalle modifiche alla disciplina delle cessioni dei fabbricati abitativi esenti IVA, che costituiscono il fondamento sul quale si fonda la "ratio" dell'agevolazione ai fini dell'imposta di registro.
Ai fini del computo della superficie per la spettanza dell'agevolazione la Cassazione osserva che ciò che rileva è la astratta utilizzabilità ai fini abitativi della superficie, mentre è irrilevante la definizione di volumetria o superficie con permanenza di persone prevista invece ai fini urbanistico-edilizi. Pur avendo ineccepibilmente motivato la propria decisione su una questione prettamente "tecnica", relativa cioè all'accertamento della consistenza della superficie utile e, su un piano più strettamente giuridico, su cosa si dovesse intendere per superficie utile, i giudici effettuano anche un richiamo, del tutto superfluo, all'abuso del diritto, che sempre più spesso, nella giurisprudenza, sembra assumere il ruolo di "arma segreta" da sfoderare per capovolgere le sorti di qualsiasi conflitto, anche quando ciò, come nel caso in esame, appare del tutto fuori luogo.
Nell'intento di favorire un settore in crisi, come quello edilizio, il legislatore introduce un regime di opzione per l'imposizione che consente alle imprese di costruzione o di recupero di fabbricati abitativi di assoggettare a Iva anche le cessioni effettuate oltre il quinquennio dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento, con indubbi riflessi positivi sui meccanismi di detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti relativi alla esecuzione dell'operazione. Restano in ogni caso esenti da Iva le cessioni di fabbricati di civile abitazione, diversi da quelli destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, effettuate da imprese che non hanno costruito o recuperato i fabbricati stessi. Vengono semplificati anche i regimi di imponibilità/esenzione relativi alle cessioni di fabbricati strumentali per natura, nel senso che le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione o di recupero nei cinque anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento sono obbligatoriamente soggette a Iva, mentre le cessioni effettuate da imprese di costruzione/recupero oltre il quinquennio e quelle poste in essere da imprese diverse da quelle di costruzione/recupero sono soggette a Iva a condizione che nel relativo atto la parte cedente manifesti espressamente l'opzione per l'imposizione. Il meccanismo del "reverse charge" viene esteso a tutte le cessioni di fabbricati soggette Iva a seguito di opzione per l'imposizione, purché il cessionario sia un soggetto passivo d'imposta. I profili pratici della nuova disciplina, le cui norme e i cui principi sono di seguito specificati, sono rinvenibili nelle fattispecie passate in rassegna nella tabella-tassazioni riportata in calce.