Rispetto al secondo punto, sulla abilitazione della contrattazione di secondo livello a disciplinare materie indicate direttamente dal legislatore, quali mansioni, inquadramenti, orari di lavoro, sistemi informatici di controllo, contratti di lavoro flessibili, ecc.; secondo l'A. l'effetto potrebbe essere una liberalizzazione della contrattazione collettiva di secondo livello scevra dai vincoli autorizzatori del Ccnl. Da ultimo, l'A. commenta la possibilità - stabilita dal comma 2-bis dell'art. 8 - per gli accordi aziendali o territoriali di intervenire "anche in deroga alle disposizioni di legge" ma nei limiti stabiliti dalla Costituzione nonché dalle fonti comunitarie, ritenendo che ciò che è derogabile non è il Ccnl di per se stesso, ma solo quelle parti del contratto che sono relative, cioè riguardano le materie disciplinate dalla legge (e divenute derogabili a seguito dell'art. 8).