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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
La contrattazione collettiva aziendale dopo l'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
L'A. affronta la questione dell'interpretazione dell'art. 8 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, distinguendo quattro nuclei normativi: l'efficacia erga omnes dei contratti aziendali o territoriali; l'abilitazione della contrattazione di secondo livello a disciplinare le materie indicate direttamente dal legislatore; la facoltà degli stessi contratti collettivi di derogare alle disposizioni imperative della legge elencate nello stesso art. 8 e, infine, l'efficacia erga omnes degli accordi Fiat. Nell'incipit l'A. affronta la questione più dibattuta del raccordo tra le previsioni dell'art. 8 e quelle contenute nell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 per poi illustrare le questioni successive e soffermarsi sulla innovazione, rispetto all'accordo interconfederale, riguardante gli accordi territoriali. Alla domanda di quali siano "le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale", abilitate a stipulare tali accordi, la risposta, per l'A. è da rinvenirsi nell'Accordo interconfederale che detta alcuni indicatori di rappresentatività (numero degli iscritti, diffusione uniforme sul territorio, presenza in un ambito ragguardevole di categorie). Rispetto al secondo punto, sulla abilitazione della contrattazione di secondo livello a disciplinare materie indicate direttamente dal legislatore, quali mansioni, inquadramenti, orari di lavoro, sistemi informatici di controllo, contratti di lavoro flessibili, ecc.; secondo l'A. l'effetto potrebbe essere una liberalizzazione della contrattazione collettiva di secondo livello scevra dai vincoli autorizzatori del Ccnl. Da ultimo, l'A. commenta la possibilità - stabilita dal comma 2-bis dell'art. 8 - per gli accordi aziendali o territoriali di intervenire "anche in deroga alle disposizioni di legge" ma nei limiti stabiliti dalla Costituzione nonché dalle fonti comunitarie, ritenendo che ciò che è derogabile non è il Ccnl di per se stesso, ma solo quelle parti del contratto che sono relative, cioè riguardano le materie disciplinate dalla legge (e divenute derogabili a seguito dell'art. 8).