Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abili

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La differente "abilità fiscale" nell'imposta di successione e donazione - abstract in versione elettronica

160587
Russo, Fabio 1 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Nel novero delle imposte indirette spicca l'esenzione per i trasferimenti a titolo gratuito, per atto "inter vivos" che "mortis causa", a favore dei diversamente abili, come riconosciuti dalla L. n. 104/1992, fino alla concorrenza di euro 1.500.000,00. Varcata la franchigia la tassazione seguirà le regole ordinarie. Al contempo, il lascito delle quote e delle aziende, secondo i dettami normativi, può comportare, se il beneficiario gradisce, esenzione totale dal pagamento dell'imposta. Certamente è apprezzabile l'intento del legislatore che con tale elevata franchigia dà una risposta all'angoscioso tema del "dopo di noi" che i danti causa si pongono; al contempo non dispiace che sia premiata la continuità nella conduzione dell'azienda di famiglia. Le norme agevolative rispondono a spartiti diversi e lette insieme un po' stonano. D'altronde, in qualche esperienza germogliata in altri Paesi UE, è nato il seme della delimitazione della norma di favore ai soli beneficiari di PMI [Piccole Medie Imprese] che rappresentano, tra l'altro, il fulcro della economia nostrana. Il mantenimento della totale esenzione per il lascito di quota o azienda pone l'interrogativo del se sia ragionevole prevedere la sola franchigia per l'avente causa disabile che non sia destinatario di patrimonio aziendale o se sia più giusto prevedere la totale esenzione.

Interesse paesaggistico e provvedimenti autorizzativi - abstract in versione elettronica

163899
Carpentieri, Paolo 1 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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., gli impianti di climatizzazione esterni, i microimpianti eolici e i pannelli solari sui tetti, le rampe e gli altri impianti per il superamento delle barriere architettoniche), sono considerati meritevoli di "esonero" dalla previa autorizzazione paesaggistica facendo leva sulla forza delegificante del regolamento e nell’esercizio della discrezionalità normativa di bilanciamento tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica, quali quelli di tutela della salute, di tutela dell’ambiente-ecosfera mediante la promozione delle fonti di produzione di energia rinnovabile alternative a quelle tradizionali climalteranti, di tutela dei soggetti diversamente abili. L'ispirazione di fondo che orienta questa riforma - ancorata al significato logico-giuridico degli artt. 146 e 149 del codice - si compendia nell’idea che è libero tutto ciò che attiene alla fisiologia ordinaria della dinamica vitale dell’organismo (edilizio o naturale) che costituisce l’oggetto della tutela paesaggistica, poiché rientrano nell’area naturale della libertà e della proprietà quegli utilizzi e quegli interventi (con finalità prevalentemente conservative o di adeguamento) che, da un lato, consentono all’organismo paesaggistico di "vivere" (di conservarsi e di adattarsi), dall'altro lato rientrano nel dominio utile del proprietario privato e sono insuscettibili di ledere il dominio eminente pubblico inerente al bene e oggetto di interesse generale. La percepibilità della trasformazione del territorio paesaggisticamente rilevante deve essere considerata secondo un criterio di media estimazione sociale in termini di visibilità concreta, ad occhio nudo, senza ricorso a strumenti e ausili tecnici, ponendosi dal punto di vista del normale osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione (senza dunque specifico esame diretto del singolo particolare architettonico o del dettaglio costruttivo), assumendo come punto di osservazione i normali e usuali punti di vista di pubblico accesso, quali le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ed extraurbani, o i normali punti panoramici accessibili al pubblico, dai quali possa godersi una veduta d'insieme dell'area o degli immobili vincolati. Le opere sotterranee e quelle interrate devono considerate con particolare attenzione, anche con riferimento alla dimensione degli interventi. Possono essere considerati liberi solo quelli di minima consistenza, neppure in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio nel medio-lungo periodo alla superficie visibile sovrastante l'intervento. La giurisprudenza, pronunciandosi soprattutto nell’abito della questione - diversa, anche se di confine - dell'ammissibilità a sanatoria, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del codice, di interventi "abusivi", posti in essere senza la preventiva autorizzazione paesaggistica, appare oscillante, tra posizioni più rigide e rigoriste e posizioni più elastiche di buon senso.

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