Ed, infatti, consentendo la relevatio ab onere probandi apre un varco ad una responsabilità civile affermata dal giudice, poiché non specificatamente contestata dal danneggiante.
Se invece il trust è stato istituito quando l'impresa era già insolvente (così come era accaduto nella fattispecie oggetto del giudizio), esso è ab origine nullo in quanto è finalizzato ad eludere la procedura concorsuale. In quest'ultimo caso, vi è un utilizzo abusivo e fraudolento del trust che, non perseguendo interessi meritevoli di tutela, produce effetti ripugnanti per il nostro ordinamento giuridico poiché mira ad aggirare le norme imperative (e pubblicistiche) che presiedono alla liquidazione fallimentare. Occorre però precisare che il giudice - la cui decisione è stata pienamente confermata dal collegio in sede di reclamo - non ha dichiarato la nullità del trust (per la quale si dovrà attendere - eventualmente - una prossima pronuncia di merito del Tribunale di Milano che è già stato investito della questione su istanza dalla curatela fallimentare), ma ha potuto esclusivamente rilevare la citata nullità al solo fine di rigettare una domanda cautelare che era stata avanzata dal trustee nominato dal guardiano del trust.
Il mancato avvertimento ai destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 6 I. n. 401 del 1989 della facoltà di presentare memorie e deduzioni, per una corretta esplicazione del proprio diritto di difesa, nel termine eventualmente fissato dal Questore nel provvedimento notificato o in quello di quarantotto ore entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiederne la convalida, determina la caducazione ab origine delle misure disposte con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza di convalida del giudice per le indagini preliminari.
Non di meno, anche l'affermazione giurisprudenziale secondo cui l'allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora sia una circostanza di facile accertamento eccede in astrattezza ove si escludono, ab origine, possibili implicazioni fattuali che potrebbero trovare nell'interrogatorio di garanzie il luogo di naturale esplicazione.
Rapporti patrimoniali tra coniugi, violenza morale e metus ab intrinseco
La Suprema Corte con la sentenza in commento esclude che il metus ab intrinseco sia causa invalidante di una dichiarazione resa da un coniuge in materia di rapporti patrimoniali, essendo necessaria la provenienza del timore dall'esterno, la condotta minacciosa o violenta dell'altro coniuge o di un terzo e l'incidenza della minaccia del male ingiusto e notevole sul procedimento formativo della volontà.
. - Sotto questo aspetto, in particolare, non sembrano fondati i sospetti in merito ad una pretesa violazione del principio "ab heredis persona obligatio incipere non potest", nel caso del rapporto di mandato che sopravviva alla morte del mandante. Nel caso in esame, le (reciproche) obbligazioni tra le parti derivano direttamente dal contratto di mandato, stipulato in vita dal mandante. La morte di tale ultimo soggetto, rappresenta soltanto l'evento, al verificarsi del quale, l'obbligo del mandatario, di eseguire un determinato incarico, diviene attuale. C) Divieto dei patti successori. - Nel caso in cui il mandato venga a configurarsi quale strumento negoziale attraverso il quale le parti intendano realizzare una attribuzione patrimoniale "a causa di morte" viene in rilievo il divieto dei patti successori, di cui all'art. 458 c.c. D) Regole diverse valgono per il mandato diretto a realizzare interessi a carattere non patrimoniale dello stesso mandante. E' il caso, a titolo d'esempio, del mandato concernente le modalità, o il luogo, della sepoltura. In queste ipotesi, si ritiene che il carattere strettamente personale (con riferimento alla persona del mandante), dell'interesse sotteso al conferimento dell'incarico post mortem, impedisca agli eredi del mandante di incidere sull'esecuzione del mandato.
Inoltre, si analizzano le complesse conseguenze prodotte da uneventuale retro datazione: non solo linutilizzabilità degli atti divenuti tardivi, ma anche la possibilità di considerare come validi atti di indagine ab origine invalidi. Infine, si delineano i presupposti necessari perché la Corte di legittimità possa qualificare un atto investigativo come tardivo e come decisivo.
Con riferimento al caso di specie, si afferma che la proroga del contratto è consentita solo se già prevista ab origine negli atti di gara da cui è scaturita l'aggiudicazione ed esclusivamente per una durata limitata nel tempo.
Successivamente alla nomina, da un lato, il promittente non può più agire nei confronti dello stipulante, ma solo contro il nominato e, dall'altro, quest'ultimo è legittimato in via esclusiva ad agire, quale unico contraente ab origine del contratto.