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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Iscrizione soggettiva, indizi di reità e decisività degli atti investigativi tardivi
Nella nota si esamina il problema della sindacabilità delliscrizione soggettiva alla luce dellart. 63 c.p.p. Traendo spunto dalla pronuncia delle Sezioni unite, si cerca di individuare il presupposto oggettivo che obbliga il p.m. a iscrivere il nominativo dellindagato nel registro della notizia di reato, al fine di ammettere su tale adempimento un sindacato del giudice non invasivo delle scelte investigative del p.m. Su tale punto, pare risolutivo lart. 63, comma 2, c.p.p., che sembra imporre liscrizione nel momento in cui si decide di ascoltare una persona già indiziata di reato. Inoltre, si analizzano le complesse conseguenze prodotte da uneventuale retro datazione: non solo linutilizzabilità degli atti divenuti tardivi, ma anche la possibilità di considerare come validi atti di indagine ab origine invalidi. Infine, si delineano i presupposti necessari perché la Corte di legittimità possa qualificare un atto investigativo come tardivo e come decisivo.