Art. 72
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3. Se il progetto è respinto, si applica la norma del secondo comma dell'articolo 72.
3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del secondo comma dell'articolo 72.
competenza primaria sul progetto di legge o su una sua parte, si procede a norma del quarto comma dell'articolo 72.
nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le commissioni nei casi previsti nel quarto comma dell'art. 72 e nel quarto comma dell'art. 93.
Art. 72.