Art. 5.
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L'articolo 69 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente
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L'articolo 60 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è abrogato.
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Il terzo comma dell'articolo 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è
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Nel secondo comma dell'articolo 34 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è
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Il primo comma dell'articolo 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è
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Art. 5.
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Per il riassorbimento dei funzionari in soprannumero si osserva il disposto di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
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Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall'articolo 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26
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Art. 5
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Art. 5.
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partecipazione di cui all'articolo 5.
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5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.
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5. Il presidente dà notizia alla commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.
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5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei
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5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.
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5. In caso di mancato accordo si procede a norma del primo comma dell'articolo 26.
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5. L'Ufficio di presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova assemblea.
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5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.
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5. Dalla data della loro costituzione, le commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.
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5. L'elenco dei deputati votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.
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5. Le modificazioni al regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.
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5. Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.
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5. La nomina di organi collegiali o di singoli loro componenti può essere deferita dal Senato al Presidente.
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5. Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.
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5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di presidenza sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.
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5. La relazione generale della 5a commissione permanente è di norma discussa dall'assemblea prima dello esame del bilancio dello Stato.
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5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in assemblea.
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5. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.
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5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata
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5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4 nessun senatore può essere assegnato a più di una commissione permanente.
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2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40, parere contrario al
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5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del
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5. Per sostenere la discussione dinanzi all'assemblea la commissione può nominare una sottocommissione di non più di sette componenti scelti in modo
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