Art. 2375.
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Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli articoli 2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.
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capitali. Con chiara disposizione, l'art. 2375 c.c. prevede, infatti, la necessità di una redazione "tempestiva" del suindicato verbale, senza che sia
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L'art. 2375, comma 3, c.c. novellato ha risolto una annosa questione relativa alla legittimità della verbalizzazione non contestuale della seduta
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che, invece, in tema di s.p.a. sono state risolte dal novellato art. 2375 c.c. Viene, poi, affrontato il tema dell'alternativa tra verbale sintetico
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Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno, dalla lettura sistematica delle norme del codice civile (artt. 2371-2375 c.c
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