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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Il ruolo del notaio nell'assemblea straordinaria di società: ''traduttore di atti" o mero ''fotografo"?
Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno, dalla lettura sistematica delle norme del codice civile (artt. 2371-2375 c.c.), afferma che in sede assembleare il notaio non è ''dominus negotii'', ma attestatore di quanto accaduto in sua presenza. A tale soggetto sul piano della responsabilità penale potrà essere addebitato il delitto di falsità ideologica in atto pubblico solo qualora non abbia fedelmente riportato quanto a lui dichiarato dal presidente sulla convocazione e costituzione dell'assemblea, ovvero qualora abbia reale conoscenza di irregolarità, che si verifichino in sua presenza e rilevabili ''ictu oculi'', o della falsità delle attestazioni del presidente, avendo il dovere di rifiutare il suo ministero in caso di risultati palesemente contrari alla veridicità.