, consolida la tesi negazionista riguardo tanto alla soggettività giuridica del concepito (anticipata da Cass. civ., 3 maggio 2011, n. 9700) quanto al suo
negazionista, posto che coloro che divulgano o proclamano in pubblico tesi di tal tipo sono, molto spesso, "gli assertori della c.d. menzogna di Auschwitz", i
. In particolare, si vuole rispondere a due domande: in primo luogo, il discorso negazionista deve tutelarsi "prima facie" nella libertà di espressione
sia molto disponibile, nonostante il tempo trascorso e le assolute evidenze, a fare passi indietro rispetto alla versione negazionista del genocidio.
della memoria" e cercando di dimostrare come la Corte abbia assoggettato la retorica negazionista ad uno statuto di eccezione basato sulla clausola
negazionista. Analizza, poi, l'orizzonte dell'ordinamento costituzionale italiano, anche alla luce degli orientamenti emersi in Assemblea costituente
evidenzia l'assenza di una normativa "ad hoc" e valuta in chiave critica le proposte incriminatrici del pensiero negazionista attualmente in