Il legislatore del 1996, nell'introdurre la fattispecie di cui all'art. 609-octies c.p., omette di specificare in quale modo debba atteggiarsi
direttiva e di specificare in quali casi il consulente genetista deve prendere una posizione.
a doveri di informazione e conoscenza richiesti dall'ordinaria diligenza. Mai prima d'ora però, la Corte si era spinta fino a specificare, peraltro