Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può, se il Governo lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei
viene promulgata, salvo che, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio
nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni al Commissario del Governo ed è promulgata se nei
La legge regionale promulgata viene pubblicata dal Bollettino Ufficiale della Regione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Nel
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione espressa o tacita del visto. Il testo è preceduto e
promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità avanti la Corte costituzionale
La legge è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al
Costituzione e, ove il Consiglio la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è promulgata se il Governo della Repubblica
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al
La legge dichiarata urgente dal Consiglio, può, se il Governo della Repubblica lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore senza l'osservanza
Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata se
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.
La legge di revisione è inviata alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione ed è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni
La legge è promulgata, se il Governo della Repubblica, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, non promuova la questione di legittimità
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di
promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio
nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni al Commissario del Governo ed è promulgata se nei
La legge di revisione o di abrogazione dello Statuto è inviata al Governo entro cinque giorni dall'approvazione ed è promulgata dal Presidente della
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni dalla apposizione del visto o dalla scadenza del termine di
promulgata, se entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità