L'articolo 76 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente
Art. 76
Art. 76.
Art. 76.
Le proposte di legge o di regolamento, redatte in articoli, sono presentate al Presidente del Consiglio il quale, salvo il disposto dell'articolo 76
Art. 76.
Art. 76.
Art. 76.
Art. 76.
3. Se il disegno di legge è respinto si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 76.