Art. 36.
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, concernente modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14
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Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal punto c) dell'articolo 36 del presente Statuto, il Consiglio regionale delibera: a
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2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla
dell'articolo 36, ferme restando le disposizioni degli articoli 44 e 50.
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2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36, la commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informatori fissati
ordinaria. Tuttavia, nel caso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, l'esame in commissione sia stato preceduto dalla discussione preliminare in