decisione del Consiglio di Stato o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della decisione stessa.
diritto
Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali
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Il Segretario generale della Regione è responsabile della pubblicazione del Bollettino Ufficiale.
diritto
Il decreto viene pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
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pubblicazione.
diritto
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge
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pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.
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Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
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Pubblicazione obbligatoria
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Promulgazione e pubblicazione dei Regolamenti
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Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi regionali
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La legge regionale promulgata viene pubblicata dal Bollettino Ufficiale della Regione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione
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pubblicazione.
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VII. - Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del suo testo integrale e della legge di approvazione
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quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
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La legge regionale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e alla
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Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti
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data della comunicazione o, in mancanza, della pubblicazione della relativa decisione.
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pubblicazione.
diritto
La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo
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pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Entrano in vigore in ogni caso nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
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pubblicazione, salvo il caso di urgenza dichiarata a norma dell'articolo precedente; in tal caso il Consiglio stabilisce il momento di entrata in vigore della
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Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione non sostituisce la
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La legge regionale può stabilire in casi determinati particolari forme di pubblicità che, in aggiunta alla pubblicazione per estratto e alla
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Per la promulgazione e la pubblicazione dei Regolamenti deliberati dal Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le modalità previste per
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Le leggi regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, salvo i
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Pubblicazione degli atti amministrativi
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Pubblicazione delle leggi
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Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti
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La pubblicazione non dispensa dalla notificazione agli interessati, salvo che non sia diversamente disposto.
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Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso è ridotto a ventiquattro ore e la pubblicazione omessa.
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La norma abrogata cessa di avere efficacia con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati del referendum.
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La promulgazione e la pubblicazione delle suddette norme di attuazione avvengono secondo le stesse disposizioni previste dal presente Statuto per le
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Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale di esso
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La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione
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Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali
diritto
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge
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La pubblicazione non tiene luogo della notifica alle persone direttamente interessate.
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entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Per la promulgazione e la pubblicazione dei regolamenti deliberati dal Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le modalità previste per
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In caso di approvazione della proposta, la norma perde efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino
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Il presente Statuto entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello
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Giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione da parte del Parlamento.
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La legge regionale disciplina termini e modi della pubblicazione degli atti e del rilascio di copie.
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Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
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2. La pubblicità dei lavori delle commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto
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1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
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termini sconvenienti, ne dispone l'annuncio all'assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.
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indicati nell'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.
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