sostituito dal seguente: « Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 ».
diritto
seguente articolo 54-ter: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le
diritto
consigli comunali, provinciali e regionali.
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L' iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli
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oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.
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Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati.
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Gli enti locali, con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria possono rivolgere
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I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio
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, oppure tre Consigli provinciali, oppure cinquanta Consigli comunali, oppure cinque Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione
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L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali e provinciali
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I cittadini, i Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori possono rivolgere
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capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.
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Consigli provinciali e comunali e dei comprensori della Regione.
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I Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o
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L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, nonché agli elettori della Regione ed ai Consigli comunali e
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capoluogo di provincia o di uno o più consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione regionale
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competenza del Consiglio è indetto quando lo richiedano trentamila elettori della Regione, oppure tre Consigli provinciali oppure tanti Consigli comunali
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L'iniziativa legislativa viene esercitata da ciascun Consiglio provinciale e dai Consigli comunali che, singolarmente o in forma associata
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Ai fini della consultazione viene curata la diffusione di tale supplemento particolarmente ai Comuni, alle Province, ai consigli di quartiere, di
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L'iniziativa delle leggi regionali appartiene agli elettori della Regione, ai consiglieri regionali, alla Giunta, ai Consigli comunali e provinciali
diritto
trentamila elettori della Regione o tre Consigli provinciali ovvero quindici Consigli comunali o almeno dieci Consigli comunali che rappresentino un decimo
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elettori della Regione, a tre Consigli comunali, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio di valle o comunità montana e a ciascuno degli enti di
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Con leggi regionali sono stabilite le modalità per lo esercizio del diritto d'iniziativa da parte dei cittadini, dei Consigli comunali e dei Consigli
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due Consigli provinciali oppure venti Consigli comunali oppure cinque Consigli comunali che rappresentano almeno un settimo della popolazione regionale.
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ciascun Consigliere regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - ai singoli Consigli provinciali; - agli elettori della Regione
diritto
ciascuno Consigliere regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - ai singoli Consigli provinciali; - agli elettori della Regione
diritto
I Consigli comunali e provinciali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze.
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della Regione; - due Consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio; - dieci
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Le proposte di legge dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti dei rispettivi organi deliberanti.
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interesse generale della Regione quando lo richiedano almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale, o i Consigli
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Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, la Regione può istituire, con legge, sentiti i pareri del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali
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Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, a ciascun Consiglio provinciale.
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Delegazioni di cittadini o dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali proponenti sono ascoltate dalla Commissione consiliare.
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L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene alla Giunta, a ciascun Consigliere regionale, ai Consigli provinciali, ai Consigli
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Il referendum abrogativo è indetto quando lo richiedano 50.000 elettori della Regione, due Consigli provinciali, uno o più Consigli comunali nelle
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più Consigli comunali con una popolazione di almeno 20.000 elettori.
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elettori o due Consigli provinciali o dieci Consigli comunali. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione delle leggi urbanistiche, approvate a
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Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite con
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L'iniziativa delle leggi spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali in numero non inferiore a
diritto
La Regione, a tal fine, può provvedere, con propria legge, all'istituzione di circondari e comprensori, sentiti i pareri dei Consigli provinciali e
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elettori della Regione; - due Consigli provinciali; - dieci Consigli comunali che abbiano iscritto nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di
diritto
I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre
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L'iniziativa del referendum consultivo è riservata ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali della Regione.
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L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, ai Consigli comunali in numero non
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provvedimenti amministrativi quando lo richiedano quindicimila elettori, oppure più Consigli comunali che rappresentino complessivamente il quinto della
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nelle liste elettorali dei Comuni della Regione ovvero due Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della
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Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite da
diritto
L'Istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale, sentiti i consigli
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La Regione, al fine di realizzare una organizzazione più adeguata in funzione della programmazione economica favorisce e promuove, sentiti i Consigli
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comunale dei capoluoghi di Provincia a non meno di tre Consigli comunali, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
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