L'articolo 67 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente
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Art. 67
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Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni dell'articolo 67.
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I referendum di cui agli articoli 67 e 69 non possono essere indetti prima che sia trascorso un anno dall'espletamento di un qualsiasi altro
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2. Alle riunioni del Consiglio di presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67, partecipano i Presidenti dei gruppi parlamentari che
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dell'articolo 67, nei confronti dei senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale del Senato; approva i regolamenti interni
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