Art. 46.
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Dopo il terzo comma dell'articolo 46 dello stesso Statuto è aggiunto il seguente comma: « Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri
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Il giudizio sull'ammissibilità delle proposte di cui agli articoli 46 e 48, nonché delle proposte di referendum compete all'Ufficio di presidenza del
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Ai soggetti di cui all'articolo 46 spetta, altresì, nei modi e nei limiti previsti da legge regionale, l'iniziativa degli atti amministrativi di
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L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui all'articolo 46 non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio, né
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Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, senza che su di esso il Consiglio si sia
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Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dalla lettera g) dell'articolo 46 dello Statuto, il Consiglio regionale delibera: a
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Salvo i casi di anticipato scioglimento, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al 46° giorno anteriore alla data di elezione per il suo
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amministrativi di interesse generale della Regione a norma degli articoli 40 e 46 del presente Statuto.
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3. I segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi nel caso del terzo comma dell'articolo 46.
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