possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro
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nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in
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dell'allegato XLI del presente decreto legislativo; e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti
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