La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti
Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
L'Assemblea può esprimere voti o mozioni con valore consultivo.
E` eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti.
Petizioni e voti
maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.
che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' proclamato Presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza
A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.
Il Presidente viene eletto a maggioranza dei quattro quinti dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.
La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti.
documento. La proposta risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti, esclusi gli astenuti ed i voti nulli. In caso di mancata approvazione si
Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.
Consigliere esprime un solo nominativo. Sono proclamati eletti i Consiglieri che riportino il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato
La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti.
Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Alla seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.
La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti.
Qualora anche in tali ulteriori votazioni non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti, nei confronti di coloro che non
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento.
I Consigli comunali e provinciali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze.
La Giunta regionale delibera con l'intervento di oltre la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità dei voti
In caso di parità dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di
Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Voti, istanze e richieste
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
E` proclamato Presidente il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti.
Nel caso di parità di voti si applica la norma del quarto comma del presente articolo.
La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti.
Ciascun Consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.
Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento.
L'Ufficio di presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.
Qualora anche in tali ulteriori votazioni non si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazioni di ballottaggio. Vengono
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza di voti.
4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è
la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei
2. Nella elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano
2. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, si intendono eletti i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora
nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma precedente.
Esame dei voti delle Regioni
chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio
4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si