La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.
Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono
A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
Nelle elezioni suppletive, quando si debba votare per un solo posto, è eletto chi a primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti; in caso
nominati i Senatori che a primo scrutinio ottengano maggior numero di voti. A parità di voti, si applica l'ultimo comma dell'art. 4.
Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore al numero del votanti, il Presidente, apprezzate le
eletti coloro che a primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.
una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.
del Senatore, la proposta del Presidente è subito messa ai voti senza discussione, per alzata e seduta.
voti. Il Senato delibera per alzata e seduta.
votazione. Dopo questi e nel giorno stesso si procede eventualmente al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e si