, con la pena pecuniaria da due a quattro volte e con la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta liquidata. Le pene pecuniarie sono
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terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto
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due a cinque volte l'imposta o la maggiore imposta liquidata a norma dell'art. 32 o dell'art. 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo
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la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta o che sarebbe stata dovuta dagli eredi o dai legatari in relazione ai
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quattro volte l'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio; se è stata omessa o presentata in ritardo la dichiarazione integrativa, la pena pecuniaria è
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solidalmente dei donanti e dei donatari, la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta.
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quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi decreti ministeriali. Le modifiche dei moltiplicatori di settantacinque e cento volte
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pecuniaria da due a quattro volte l'imposta corrispondente, in aggiunta a quella per infedeltà della dichiarazione applicabile a norma dei commi 1 e 2. Con
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indicato nella dichiarazione della successione e tale valore risulta inferiore a cento volte la rendita così attribuita e debitamente aggiornata, o al
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venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
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