Il militare, che usa violenza contro un superiore, è punito con la morte con degradazione, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o
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(Violenza a causa d'onore).
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(Violenza contro un inferiore).
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(Nozione della violenza).
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(Insubordinazione con violenza).
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(Violenza proditoria. Resa a discrezione).
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(Violenza a sentinella vedetta o scolta).
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(Violenza a sentinella, vedetta o scolta).
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(Violenza minaccia o ingiuria in generale).
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(Violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano).
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Se è usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a otto anni.
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(Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto).
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Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.
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Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.
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(Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare).
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(Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani).
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(Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare).
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Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
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Se il fatto è commesso con violenza contro la persona, la reclusione non è inferiore a dieci anni.
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Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.
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Se con la violenza o la minaccia concorre il fine di lucro, la pena è della morte con degradazione.
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Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
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Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.
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Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.
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Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
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Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.
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Se, nei casi preveduti dai commi precedenti, la violenza o la minaccia è commessa da tre o più persone riunite, la pena è aumentata.
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Le stesse pene si applicano, se la violenza è usata, ancorchè non proditoriamente, sopra la persona di un nemico, che si sia arreso a discrezione.
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Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del
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Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione
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Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, le
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Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza
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Chiunque, senza giustificato motivo, usa violenza contro persona protetta da salvaguardia o da salvacondotto, oppure arbitrariamente s'introduce in
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Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima, si applicano le corrispondenti
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Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le
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Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti
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Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le
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violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
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Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le
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Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene
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Il militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che
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Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, usa violenza contro un inferiore nella gerarchia tecnica
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Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo 195 e nell'articolo 196, se la violenza, la minaccia o l'ingiuria è commessa per cause estranee al
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Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale
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Se la violenza contro il superiore consiste in una lesione personale gravissima o grave, si applica la pena di morte con degradazione, se il
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Fuori del caso preveduto dall'articolo 191, chiunque usa violenza contro alcuna delle persone regolarmente addette al servizio sanitario, quando a
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Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con
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Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se il fatto ha
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in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.
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Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, usa proditoriamente violenza a una persona appartenente allo Stato nemico, è punito con
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