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Risultati per: violenza

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Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - Codici penali militari di pace e di guerra.

77308
Regno d'Italia 50 occorrenze
  • 1941
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Il militare, che usa violenza contro un superiore, è punito con la morte con degradazione, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o

diritto

(Violenza a causa d'onore).

diritto

(Violenza contro un inferiore).

diritto

(Nozione della violenza).

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(Insubordinazione con violenza).

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(Violenza proditoria. Resa a discrezione).

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(Violenza a sentinella vedetta o scolta).

diritto

(Violenza a sentinella, vedetta o scolta).

diritto

(Violenza minaccia o ingiuria in generale).

diritto

(Violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano).

diritto

Se è usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a otto anni.

diritto

(Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto).

diritto

Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.

diritto

Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

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(Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

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(Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani).

diritto

(Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

diritto

Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

diritto

Se il fatto è commesso con violenza contro la persona, la reclusione non è inferiore a dieci anni.

diritto

Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.

diritto

Se con la violenza o la minaccia concorre il fine di lucro, la pena è della morte con degradazione.

diritto

Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

diritto

Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.

diritto

Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

diritto

Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

diritto

Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

diritto

Se, nei casi preveduti dai commi precedenti, la violenza o la minaccia è commessa da tre o più persone riunite, la pena è aumentata.

diritto

Le stesse pene si applicano, se la violenza è usata, ancorchè non proditoriamente, sopra la persona di un nemico, che si sia arreso a discrezione.

diritto

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del

diritto

Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione

diritto

Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, le

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Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza

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Chiunque, senza giustificato motivo, usa violenza contro persona protetta da salvaguardia o da salvacondotto, oppure arbitrariamente s'introduce in

diritto

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima, si applicano le corrispondenti

diritto

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le

diritto

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti

diritto

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le

diritto

violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

diritto

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le

diritto

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene

diritto

Il militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che

diritto

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, usa violenza contro un inferiore nella gerarchia tecnica

diritto

Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo 195 e nell'articolo 196, se la violenza, la minaccia o l'ingiuria è commessa per cause estranee al

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Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale

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Se la violenza contro il superiore consiste in una lesione personale gravissima o grave, si applica la pena di morte con degradazione, se il

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Fuori del caso preveduto dall'articolo 191, chiunque usa violenza contro alcuna delle persone regolarmente addette al servizio sanitario, quando a

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Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con

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Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se il fatto ha

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in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

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Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, usa proditoriamente violenza a una persona appartenente allo Stato nemico, è punito con

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