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Risultati per: violenza

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Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - Codici penali militari di pace e di guerra.

77308
Regno d'Italia 50 occorrenze
  • 1941
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Il militare, che usa violenza contro un superiore, è punito con la morte con degradazione, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o

(Violenza a causa d'onore).

(Violenza contro un inferiore).

(Nozione della violenza).

(Insubordinazione con violenza).

(Violenza proditoria. Resa a discrezione).

(Violenza a sentinella vedetta o scolta).

(Violenza a sentinella, vedetta o scolta).

(Violenza minaccia o ingiuria in generale).

(Violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano).

Se è usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a otto anni.

(Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto).

Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.

Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

(Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

(Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani).

(Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza contro la persona, la reclusione non è inferiore a dieci anni.

Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.

Se con la violenza o la minaccia concorre il fine di lucro, la pena è della morte con degradazione.

Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.

Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

Se, nei casi preveduti dai commi precedenti, la violenza o la minaccia è commessa da tre o più persone riunite, la pena è aumentata.

Le stesse pene si applicano, se la violenza è usata, ancorchè non proditoriamente, sopra la persona di un nemico, che si sia arreso a discrezione.

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