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Risultati per: violenza

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Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

20262
Regno d'Italia 50 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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(Della violenza carnale)

diritto

(Violenza privata)

diritto

Dei delitti di comune pericolo mediante violenza.

diritto

(Stato di incapacità procurato mediante violenza)

diritto

(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose)

diritto

(Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato)

diritto

(Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)

diritto

(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone)

diritto

(Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno)

diritto

La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1° se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2° se

diritto

La pena è della reclusione fino a diciotto mesi se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante

diritto

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

diritto

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

diritto

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

diritto

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

diritto

Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.

diritto

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

diritto

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

diritto

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

diritto

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

diritto

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

diritto

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a lire duemila.

diritto

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

diritto

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.

diritto

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque

diritto

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque

diritto

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a

diritto

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è

diritto

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la

diritto

che sia commesso con violenza alle persone.

diritto

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o

diritto

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa

diritto

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in

diritto

volere; 2° se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.

diritto

Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è

diritto

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza

diritto

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose

diritto

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con

diritto

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai

diritto

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o

diritto

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui

diritto

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica

diritto

costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

diritto

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più

diritto

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a

diritto

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle

diritto

violenza o di vincere una resistenza all'Autorità.

diritto

Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o

diritto

una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

diritto

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più

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