. 30. - Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. Il Presidente e i vice Presidenti durano
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successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi
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di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vice Presidente, possono essere scelti anche tra
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