tracciato dalla precedente sentenza n. 459/2000, ha il merito di riconfermare in modo inequivocabile la validità del sistema di rivalutazione automatica
sostiene la perdurante validità pur nel mutato quadro istituzionale caratterizzato dalla crescente affermazione del ruolo delle autonomie territoriali
, dai problemi attinenti all'accanimento terapeutico e alla proporzionalità dell'intervento medico. In rapporto alla permanente validità giuridica del
. Pongono altresì l'accento sul fatto che i trattamenti cosmetici possono incidere sulla validità del test tricologico per scopo forensi.