Nei procedimenti stessi rimangono validi gli atti d'istruzione compiuti dall'Autorità giudiziaria militare, fatta eccezione per le requisitorie
pace; ma restano validi gli atti compiuti durante lo stato di guerra; 2° se è stato già disposto il rinvio a giudizio davanti al tribunale militare di
questo codice rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.
MARCONI ringrazia il dott. Fleming per le sue gentili osservazioni: a lui egli è anche debitore di validi consigli su vari punti che non gli riusciva
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