In primo luogo, va sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche attinenti alla riconosciuta attendibilità delle
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Ciò posto, va riconosciuto che la motivazione del diniego delle attenuanti generiche è esauriente e pienamente congruente sul piano logico, posto che
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Va precisato che dal primo ricorso per cassazione, proposto in data 5.1.1995 contro la sentenza di appello, e dal verbale in pari data dal
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Va precisato preliminarmente che è stato giustamente negato che attraverso la consultazione degli appunti si sia verificata una illecita acquisizione
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. Al riguardo, con riferimento all’arco temporale che segna l’inizio e la fine dell’attività associativa, va precisato che nella decisione impugnata è
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riguardo, va osservato che, da un alto, dal controllo della motivazione della sentenza impugnata non emerge la situazione di evidenza probatoria idonea ad
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giudice di merito. Nell’ottica di tale precisa analisi ricostruttiva è stato precisato che il controllo della logicità della motivazione va esercitato
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5. – Va, infine, respinto il terzo motivo di ricorso con il quale l’A. si duole della manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze
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