8. Questo motivo è fondato, non avendo la C.T.R. esaminato gli elementi forniti dalla società circa un diverso utilizzo del “salottino” cui è stata
“in re ipsa”, e potendosi prescindere (ai fini dell’accertamento della strumentalità) dall’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda soltanto nel
(OMISSIS), mancando la prova di un diverso utilizzo rispetto alla finalità di ospitalità in occasione di partite di calcio; e) costi non documentati, di cui