l'insolvenza, il curatore è legittimato a far valere utendo iuribus dell'imprenditore. Il finanziamento abusivo, piuttosto che costituire un arricchimento
. ("utendo iuribus", in via surrogatoria in caso di inerzia del debitore), ovvero in sede di distribuzione, ex art. 512 c.p.c. Conclude che il solo