disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 ».
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dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in
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coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della
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questione di legittimità o di merito a sensi del comma ultimo dell'articolo 127 della Costituzione.
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La delega delle funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali, a norma dell'articolo 118, ultimo comma, della
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In tutti i casi si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
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di competenza nonché in quelle ad essa demandate anche ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, e dell'articolo 118, secondo comma, della
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; 2) deliberare, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, le norme per l'attuazione delle leggi della Repubblica tenendo conto
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ovvero dalla scadenza del termine di cui all'articolo 127 ultimo comma della Costituzione.
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Le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dello articolo 117 della Costituzione sono approvate con legge regionale.
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Adotta ed attua programmi nelle materie di sua competenza, nonché in quelle ad essa demandate anche ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 e
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merito ai sensi dell'articolo 127, ultimo comma, della Costituzione.
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Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, sia conferito alla Regione con una legge dello Stato il potere di
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La legge ed i regolamenti di cui all'articolo 121 della Costituzione e le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 117 di essa
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di merito ai sensi del comma ultimo dell'articolo 127 della Costituzione.
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procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest' ultimo caso si applica l'art. 50.
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Governo o respinti in commissione possono essere ripresentati in assemblea; essi sono posti in votazione in assemblea dopo la approvazione dell'ultimo
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di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del
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votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.
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quello ultimo assegnato e non più prorogabile.
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2. Se l'assemblea o la commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest' ultimo caso
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tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest' ultimo caso l'assemblea o la
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4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente 115.
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2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'ultimo comma
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l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 149.
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fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun gruppo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 o del primo comma
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Presidente di questo ultimo può dichiarare all'assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal gruppo stesso. In tal caso la commissione competente deve
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1. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, il Presidente del Senato, di intesa con il Presidente della Camera dei
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all'ultimo comma dell'articolo 149, subito dopo il rappresentante del Governo.
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senatore vota per un solo nome. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggiore numero di voti. A parità di voti si applica l'ultimo comma
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, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 66.
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della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, il disegno di legge è rimesso all'assemblea qualora la
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discussione, tramite i rispettivi gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione, ai sensi dello ultimo comma dell'articolo 55
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