3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui
dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale
2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il
ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa
Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali
3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.
Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di
3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.
Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo 189 del presente
3. Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto deve
, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
essere annotate sul registro e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.
1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con
Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un «Bollettino ufficiale delle nuove
della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale.
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973; l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto
2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio
un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della varietà. 'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione
, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che le sentenze vengano
1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza
dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale.
8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale
1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene
decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.
Bollettino ufficiale e fa annotazione nel titolo o nella domanda.
1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori
sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente. b) il documento comprovante il pagamento
Con la dir.p.c.m. 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2002, n. 18, vengono fissati gli indirizzi per la
Con i decreti 14 marzo 2003 e 15 aprile 2002, pubblicati entrambi nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2004, sono stati istituiti rispettivamente il
anni 2005, 2006 e 2007, la Finanziaria 2005 aveva demandato ad un emanando "decreto non avente natura regolamentare", approdano in Gazzetta Ufficiale
ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita all'ufficiale giudiziario debba essere allegato all'atto notificato e
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge comunitaria 2004, che, tra le numerose disposizioni, introduce la nuova disciplina del market abuse
Ufficiale. Dei provvedimenti più significativi è sintetizzato il contenuto; quelli a carattere settoriale o di minore importanza risultano richiamati
merito, sul nuovo Codice, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.
L'osservatorio dà notizia dei provvedimenti del periodo marzo-maggio 2005, facendo riferimento alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale