La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.
Il Segretario generale della Regione è responsabile della pubblicazione del Bollettino Ufficiale.
Il decreto viene pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a
Al testo della legge segue la formula:« La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
Al testo del regolamento segue la formula:« Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E` fatto obbligo a chiunque
Al testo del regolamento segue la formula: « Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E` fatto obbligo
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
E` istituito presso il Consiglio l'ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
I progetti di legge e di regolamento vengono pubblicati in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione.
La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il
del Parlamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque
pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
Presidente della Giunta e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione non sostituisce la
Al testo della legge segue la formula:« La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti
Le leggi regionali sono riprodotte sulla Gazzetta Ufficiale.
Prima della presentazione al Consiglio, la Giunta provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione il bilancio di previsione.
Al testo segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
Le leggi regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, salvo i
Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono pubblicati altresì nel Bollettino Ufficiale della Regione.
nella Gazzetta Ufficiale.
La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a
Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
La legge di approvazione e il testo integrale dell Statuto sono pubblicati, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Statuto nella gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
4. La deliberazione dell'inchiesta è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Il regolamento e le relative modificazioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.