In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario.
L'accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.
Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l'accettazione.
L'accettazione è scritta sulla cambiale. E` espressa colla parola « accettato », « visto » o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario. La
Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore.
In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non
L'interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già obbligata cambiariamente tranne l'accettante.
Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.
La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l'accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza.
Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Il trattario che accetta resta obbligato anche se ignora il fallimento del traente.
Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo.
In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.
Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la
Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nell'accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve
Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei
La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare
La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.
Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.
Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purchè non si tratti della firma del trattario o del
In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione
L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione da notificarsi al ricorrente e al trattario della cambiale per comparire
Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi
Se l'accettazione apposta sulla cambiale dal trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, l'accettazione si ha per rifiutata. La
del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.
Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorchè non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario
L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.
E' egualmente nulla la girata del trattario.
Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo
In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati
La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento
L'incapacità del trattario o del terzo indicato nell'articolo 8 non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esso, salvo che il
Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.
Il trattario non è tenuto ad accreditare l'assegno che ad un proprio correntista.
In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.
Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno
In caso di pagamento parziale, il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sull'assegno bancario e gliene sia data quietanza.
Il trattario che paga l'assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore.
Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.
Malgrado la denunzia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.
Se il trattario o il terzo è morto, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.
Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare
Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.
In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in
L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorchè il terzo non
stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale.
datata sul titolo o sul foglio di allungamento e firmata dal trattario.
L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione, da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente per comparire
con pena maggiore: 1° chiunque emette un assegno bancario senza averne avuto dal trattario l'autorizzazione; 2° chiunque emette un assegno bancario