A seguito della riforma introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2001 la materia dell'assistenza sociale è interamente transitata nell'alveo degli
consolidante vieta il riporto a nuovo della perdita complessiva emersa in quel periodo di imposta, ma non transitata dalla relativa dichiarazione. Tale
"privazione di effetti" contenuta nella direttiva 2007/66/CE, trasposta nel D.Lgs. n. 53 del 2010, e poi transitata nel codice del processo