5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione.
1. L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.
e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.
alla differenza, se non superiore al quarto del valore accertato, tra il valore accertato e il valore dichiarato dei beni e dei diritti diversi da
ereditario. Se vi sono più eredi e se vi sono legatari l'imposta è ripartita tra loro in proporzione al valore delle rispettive quote di eredità e dei
venale in comune commercio alla data di apertura della successione; b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il
1. Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione
l'imposta è determinata in base al valore globale netto di tutti i beni e diritti donati ed è ripartita tra i donatari in proporzione al valore delle
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti: a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il
(Rapporti tra regioni ed enti locali)
dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali; 3) uno scelto tra
6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di
convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema
residenti nel municipio, sulla base di liste concorrenti e tra candidati ivi residenti ed eleggibili a consigliere comunale.
1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo
comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali
popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con
dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente e gli stessi.
, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i
personale; le piante organiche e le relative variazioni; d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la