Titolo VII
Titolo V
Titolo VIII
Titolo VI
Titolo I
Titolo III
Titolo IX
Titolo IV
Titolo II
2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.
1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
1. In materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capo III.
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre
2. Dalla data prevista dal comma 1 si applicano gli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV
1. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme del presente titolo da parte degli
1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente
rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione
1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta
7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità
articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo
titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo
legislativo; essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143
previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992
marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e
titolo VI, nonché progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.