Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 - Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
L'imposta si commisura sul valore complessivo dei titoli risultanti dal bilancio del soggetto, ridotto alla metà per i titoli emessi nel secondo
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Valutazione dei titoli
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Il costo dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche si determina dividendo la spesa complessiva di acquisto per il
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L'imposta è dovuta dai soggetti che hanno emesso i titoli, con facoltà di rivalsa verso i possessori. La facoltà di rivalsa non si applica per
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Applicazione dell'imposta su alcune specie di titoli
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Il valore dei titoli è determinato in base all'ultimo prezzo di compenso di borsa anteriore alla chiusura dell'esercizio del soggetto ovvero, per i
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Il contribuente ha tuttavia facoltà di procedere alla valutazione in base al costo dei singoli titoli, purché ne abbia dato comunicazione scritta
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L'imposta è dovuta in ragione del 5 per mille del valore imponibile dei titoli.
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Nei confronti delle società ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio si ha riguardo ai titoli risultanti al 31 dicembre.
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delle società od enti nei quali partecipano, dalla compravendita, possesso, gestione o collocamento di titoli pubblici o privati; b) non svolgano di fatto
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La valutazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso non può essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello
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Il contribuente può pagare con moneta o con cedole scadute e, nei casi previsti dalla legge anche con cedole non scadute, dei titoli del debito
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L'imposta non si applica sui titoli emessi prima del 26 agosto 1954 che in virtù di leggi speciali erano esenti dall'imposta di negoziazione o
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nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna detrazione.
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derivanti dai titoli posseduti, concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B.
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Presupposto dell'imposta è l'esistenza di obbligazioni e titoli similari emessi nello Stato da soggetti tassabili in base al bilancio nonché da
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Agli effetti della disposizione del primo comma il valore dei titoli, alla chiusura dell'esercizio, è dato dalla media dei prezzi di compenso
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minusvalenze delle materie prime, delle merci, delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso determinate secondo le disposizioni degli
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dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte e non assoggettabile ad alcuna delle imposte previste nei Titoli secondo
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trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente l'indicazione dei titoli trascritti e dei crediti iscritti e del domicilio delle
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, gli interessi di titoli di Stato o di titoli obbligazionari ed ogni altro reddito anche occasionale, nella misura in cui essi sono stati percepiti
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L'imposta si applica mediante ritenuta diretta operata dallo Stato all'atto del pagamento: a) sui redditi provenienti dai titoli del debito pubblico
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titoli indicati nella precedente lettera a) ovvero a titolo di compenso per l'esercizio di arti o professioni.