intervenuto da un lato il d.l. 78/2010 "chiarendo" che la Tia2 (ex art. 238 d.lgs. 152/2006) non è tributo. Dall'altro, il MEF, estendendo la norma anche alla
(cd. TIA2), essendo costruita come un corrispettivo dovuto a fronte dei servizi relativi ai rifiuti urbani, è soggetta a tributo. Per quanto riguarda
solo), in particolare per ciò che riguarda il rimborso dell'IVA esposta agli utenti, e non riguarda comunque la TIA2, per la quale la questione resta
(Tarsu, Tia1, Tia2 [Tia - Tariffa d'igiene ambientale]). L'introduzione "a singhiozzo", con la scadenza della prima rata addirittura a luglio, poi
dall'applicazione di entrate diverse da parte dei singoli enti locali (Tarsu, Tia1 e Tia2, che il nuovo tributo è chiamato a sostituire integralmente
igiene ambientale] e poi TIA2) e che si era invece arenato a seguito del riconoscimento della natura patrimoniale della TIA1. da parte della Corte