Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 15 dello Statuto.
Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni
Il Presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.
I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per
Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
stessa stabilisca un termine maggiore.
Il Presidente, sentita la Giunta, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della
La Commissione consiliare, alla quale il progetto di legge d' iniziativa popolare viene assegnato, presenta la sua relazione entro il termine massimo
Sulle linee politiche ed amministrative proposte si svolge un dibattito, al termine del quale il Consiglio procede con votazioni successive
La Giunta regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.
stessa stabilisca un termine maggiore.
I dirigenti possono essere altresì revocati con il medesimo procedimento prima della scadenza del termine di nomina.
Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto, o dalla scadenza del termine per
I progetti di legge non decadono al termine della legislatura o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.
Le leggi regionali sono promulgate entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo
Il Regolamento fissa un termine per il completamento delle operazioni.
La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale avviene anche prima del termine di cui al precedente articolo quando il
Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, gli interessati possono intimare all'organo o ufficio inadempiente diffida a provvedere
Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di surrogazione, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data della surrogazione stessa.
Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso è ridotto a ventiquattro ore e la pubblicazione omessa.
La convalida si ha per avvenuta ove nel termine di novanta giorni dalla prima seduta il Consiglio regionale non vi abbia provveduto.
Il Presidente della Giunta regionale promulga la legge entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma
stessa stabilisca un termine maggiore.
La Giunta regionale trasmette al Consiglio, al termine di ogni trimestre, il consuntivo di cassa.
stessa stabilisca un termine maggiore.
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio
Al termine di ogni trimestre la Giunta trasmette al Consiglio la situazione di cassa.
La Regione si adopera, altresì, per la costituzione di un Istituto regionale di credito a medio e lungo termine.
La Giunta regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.
2. La commissione riferisce in ogni caso all'assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine
2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.
1. Le relazioni delle commissioni devono essere presentate all'assemblea nel termine massimo di quattro mesi dall'assegnazione del progetto.
2. Trascorso il termine previsto nel precedente comma senza che la relazione sia presentata, né la giunta abbia richiesto proroga, il Presidente
3. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli sono votati al termine della discussione sulle linee generali.
4. Scaduto il termine previsto nel secondo comma del presente articolo, la commissione bilancio e programmazione, entro i successivi venti giorni
3. Il Presidente della Camera può assegnare alla commissione, per la presentazione delle relazioni, un termine più breve di quelli previsti nei
2. Il Presidente della Camera fissa il termine entro il quale il parere deve essere dato e ha la facoltà di concedere eventuale proroga.
4. Al termine della discussione la commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'assemblea. La relazione deve essere presentata nel
7. La giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per
Dichiarazione d'urgenza per la fissazione del termine di promulgazione.
1. La commissione incaricata di esprimere il parere dovrà comunicarlo entro un termine non superiore a 15 giorni, o 8 per i disegni di legge
3. Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, per essere discusso, anche senza
, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, sia stata concessa dalla commissione competente per materia una proroga del termine
3. La commissione, nel termine fissato dall'assemblea, presenta a questa le proprie proposte eventualmente accompagnate da una relazione.
4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quanto disposto dal comma precedente
6. La relazione deve essere comunicata alla Presidenza del Senato entro i successivi cinque giorni. Nello stesso termine possono essere presentate
4. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione
2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non